Art. 46.
(Requisiti di sicurezza).

      1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle relative norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      2. In assenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
      3. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data di entrata in vigore delle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di cui al comma 1 devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui al comma 2.
      4. Le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di buona tecnica di cui all'articolo 5,

 

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comma 1, lettera n), si considerano conformi ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
      5. Le disposizioni legislative di carattere costruttivo di cui ai titoli II, III, IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ai capi II, IV, V, VI e VII del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, ai capi II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 23 settembre 1968, si considerano norme di buona tecnica.
      6. Le disposizioni legislative relative a procedure organizzative e comportamentali di sicurezza e salute contenute nella normativa richiamata al comma 5 si considerano buone prassi.